Il titolo di "dottore" puo essere legittimamente utilizzato non soltanto dall' iscritto all' Albo che, sulla scorta dell'ordinamento universitario vigente, abbia conseguito una "laurea magistrale" ovvero una "laurea breve triennale", rna anche da quello che abbia conseguito:
a. un diploma di laurea all' esito di un corso universitario di durata non inferiore ad un biennio ovvero non superiore ad un triennio;
b. un diploma rilasciato dalle "scuole dirette a fini speciali" di livello universitario, all' esito della frequentazione di un corso triennale.
Giova, al riguardo, rammentare che a tali ultimi istituti universitari sono equiparate, da un lato, le scuole universitarie per assistenti sociali gia costituite presso le Universita di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza"; dall' altro lato, l'Istituto parificato "Maria SS. Assunta" di Roma.
Ne consegue che anche coloro che hanno conseguito il diploma di assistente sociale presso queste ultime "scuole universitarie" possono legittimamente utilizzare il titolo di
"dottore".
Parere legale sull'uso leggittimo del termine dottore